Art. 59 · Indipendenza del consiglio generale

Art. 59

Indipendenza del consiglio generale

In vigore dal 31 mag 2024
Indipendenza del consiglio generale 1.   Nello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti dal presente regolamento, il presidente dell'Autorità e i membri del consiglio generale nella composizione di supervisione e nella composizione FIU agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati. 2.   Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti. 3.   Nel proprio regolamento interno, il consiglio generale stabilisce le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.
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