Art. 96

Accesso ai documenti

In vigore dal 31 mag 2024
Accesso ai documenti 1.   Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Le decisioni adottate dall'Autorità ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE. 3.   Il diritto di accesso ai documenti non si estende alle informazioni riservate tra le quali figurano: a) informazioni o dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all', paragrafo 2, e al capo II, sezione 3; b) tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all', paragrafo 5, e al capo II, sezione 6. 4.   Le informazioni riservate di cui al paragrafo 3, lettera a), che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla protezione dei loro segreti commerciali. Tale accesso non si estende ai documenti interni dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o alla corrispondenza tra di essi. 5.   Il comitato esecutivo adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme relative alla divulgazione delle informazioni concernenti procedure di supervisione.
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