Art. 95

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi. 2.   L'Autorità può predisporre un modello di accordi amministrativi per istituire prassi uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità di supervisione e le FIU si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi. 3.   Nei casi in cui l'interazione tra, da un lato, varie autorità di supervisione e FIU dell'Unione e, dall'altro, le autorità di paesi terzi riguarda questioni che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità stabiliti all', quest'ultima svolge un ruolo guida nell'agevolare tale interazione, se del caso. Tale ruolo dell'Autorità lascia impregiudicata la normale interazione delle autorità di supervisione e delle FIU con le autorità dei paesi terzi. 4.   Nel contesto dei poteri conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, l'Autorità contribuisce a rappresentare in maniera unitaria, comune, coerente ed efficace gli interessi dell'Unione nei consessi internazionali, anche assistendo la Commissione nei suoi compiti relativi all'adesione di quest'ultima al Gruppo di azione finanziaria internazionale e sostenendo i lavori e gli obiettivi del gruppo Egmont delle unità di informazione finanziaria.
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