Art. 93

Partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT

In vigore dal 31 mag 2024
Partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT 1.   Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui al capo II, l'Autorità può stabilire partenariati transfrontalieri per la condivisione di informazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie, o partecipare a partenariati per la condivisione di informazioni esistenti conclusi in uno o più Stati membri con l'obiettivo di contribuire a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo. La partecipazione dell'Autorità a un partenariato già esistente è soggetta al consenso delle autorità che hanno stabilito detto partenariato. 2.   Qualora stabilisca un partenariato transfrontaliero per la condivisione di informazioni, l'Autorità garantisce che tale partenariato sia conforme ai requisiti di cui all', paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1624. Oltre ai soggetti obbligati, l'Autorità può invitare le autorità competenti di cui all', paragrafo 1, punto 44), lettere a), b) e c), di tale regolamento, nonché gli organi e gli organismi dell'Unione impegnati nella prevenzione e nella lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo a partecipare al partenariato, se tale partecipazione è pertinente per l'adempimento dei loro compiti e poteri. Se del caso, previo consenso unanime dei membri partecipanti, altri terzi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del partenariato su base occasionale.
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