Art. 92
Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT
1. L'Autorità coopera e scambia informazioni con le autorità non preposte all'AML/CFT e, su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere, con le altre autorità e gli altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza delle direttive 2009/110/CE, 2009/138/CE, 2014/17/UE, 2014/65/UE e (UE) 2015/2366, e con le AEV, entro i limiti dei loro rispettivi mandati.
2. L'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le autorità di vigilanza prudenziale quali definite all', paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013, con le AEV e con le altre autorità e gli altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, che stabilisce in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.
Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità può altresì concludere un protocollo d'intesa con qualsiasi altra autorità o qualsiasi altro organo di cui al paragrafo 1 che stabilisca in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.
3. Entro il 27 giugno 2025, l'Autorità e la BCE concludono un protocollo d'intesa che stabilisce le modalità pratiche di cooperazione e di scambio di informazioni nell'assolvimento dei loro rispettivi compiti ai sensi del diritto dell'Unione.
4. L'Autorità assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra tutte le autorità di supervisione nel sistema di supervisione AML/CFT e le autorità e gli organi pertinenti di cui al paragrafo 1, anche per quanto concerne l'accesso alle informazioni e ai dati della banca dati centrale AML/CFT di cui all'.
Storico versioni
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