Art. 90

Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti

In vigore dal 31 mag 2024
Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti 1.   L'Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale: a) del regolamento (UE) 2024/1624 per quanto riguarda i requisiti applicabili agli enti creditizi e agli enti finanziari; b) del regolamento (UE) 2023/1113; c) della direttiva (UE) 2024/1640 per quanto riguarda i requisiti applicabili alle autorità di supervisione, agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione e alle FIU. 2.   Le persone segnalanti che si avvalgono di tali canali e le persone interessate godono, se del caso, della protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937. 3.   A seguito della presentazione delle segnalazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640 da parte delle autorità di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità può chiedere a tali autorità informazioni supplementari circa il seguito dato alle segnalazioni ricevute. Dette autorità di supervisione forniscono tempestivamente le informazioni richieste, ma non divulgano le informazioni che possono comportare l'identificazione della persona segnalante.
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