Art. 89

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

In vigore dal 31 mag 2024
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L'Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (45) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Le norme di sicurezza dell'Autorità comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni. Il comitato esecutivo adotta le norme di sicurezza dell'Autorità, previa approvazione della Commissione. 2.   Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità è approvato dalla Commissione in via preliminare.
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