Art. 91

Cooperazione con le autorità europee di vigilanza

In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione con le autorità europee di vigilanza 1.   L'Autorità istituisce e mantiene una stretta cooperazione con le AEV, in particolare nella predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti o raccomandazioni nell'ambito dei loro rispettivi compiti. 2.   Entro il 27 giugno 2025, l'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le AEV che stabilisce le modalità di cooperazione nell'assolvimento dei loro rispettivi compiti ai sensi del diritto dell'Unione.
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Cooperazione con le autorità europee di vigilanza (Art. 91 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo