Art. 88

Obbligo del segreto professionale

In vigore dal 31 mag 2024
Obbligo del segreto professionale 1.   I membri del consiglio generale e del comitato esecutivo e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e all' della direttiva (UE) 2024/1640, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni. 2.   Il comitato esecutivo garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari del comitato esecutivo e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità pubbliche e dalle FIU a tale fine, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1. 3.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati negli atti di cui all', paragrafo 2, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi dell'Unione o nazionali nei casi in cui tali atti consentano ai supervisori del settore finanziario di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del diritto dell'Unione applicabile. 4.   L'Autorità definisce disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (44).
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