Art. 67

Responsabile dei diritti fondamentali

In vigore dal 31 mag 2024
Responsabile dei diritti fondamentali 1.   Il comitato esecutivo, su proposta del direttore esecutivo, designa un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro attuale del personale dell'Autorità. 2.   Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti: a) fornire consulenza al personale dell'Autorità in merito a qualsiasi attività svolta dall'Autorità, qualora lo ritenga necessario o su richiesta del personale, senza ostacolare o ritardare tali attività; b) promuovere e monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Autorità; c) fornire pareri non vincolanti sulla conformità delle attività dell'Autorità ai diritti fondamentali; d) informare il direttore esecutivo e il comitato esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività dell'Autorità. 3.   Il comitato esecutivo provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non chieda né riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti. 4.   Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e redige relazioni periodiche sull'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2. Tali relazioni sono messe a disposizione del comitato esecutivo.
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Responsabile dei diritti fondamentali (Art. 67 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo