Art. 65

Programmazione annuale e pluriennale

In vigore dal 31 mag 2024
Programmazione annuale e pluriennale 1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e un programma di lavoro annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda il programma di lavoro pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di un elemento del parere della Commissione, il comitato esecutivo fornisce una giustificazione dettagliata per tale decisione. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando è consultato. Il comitato esecutivo trasmette il documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza. 2.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. 3.   Quando all'Autorità è assegnato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale. 4.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ogni anno.
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Programmazione annuale e pluriennale (Art. 65 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo