Art. 97

Regime linguistico generale

In vigore dal 31 mag 2024
Regime linguistico generale 1.   All'Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio. 2.   Il comitato esecutivo decide in merito al regime linguistico interno dell'Autorità, che è coerente con il regime linguistico della supervisione diretta adottato ai sensi dell'. 3.   La traduzione e tutti gli altri servizi linguistici richiesti dall'Autorità, ad eccezione dell'interpretazione, sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (46).
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