Art. 29
Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta
In vigore dal 31 mag 2024
Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta
1. L'Autorità e i supervisori del settore finanziario adottano accordi per le loro comunicazioni nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT, anche per quanto concerne la lingua o le lingue da utilizzare.
2. Qualsiasi documento che un soggetto obbligato selezionato o qualsiasi altra persona fisica o giuridica sottoposta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità presenta a quest'ultima può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal soggetto obbligato selezionato o dalla persona fisica o giuridica interessata.
3. L'Autorità, i soggetti obbligati selezionati e qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità possono convenire di utilizzare esclusivamente una delle lingue ufficiali dell'Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche per quanto concerne le decisioni di supervisione dell'Autorità.
4. Se un accordo sull'uso esclusivo di una lingua di cui al paragrafo 3 è successivamente revocato, tale revoca ha effetto sui soli aspetti della procedura di supervisione dell'Autorità che non sono stati ancora trattati.
5. Ove i partecipanti a un'audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua della procedura di supervisione dell'Autorità, la richiesta è comunicata a quest'ultima con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.
Storico versioni
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