Art. 27

Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie

In vigore dal 31 mag 2024
Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie 1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'allegato II, l'Autorità nomina al suo interno un gruppo investigativo incaricato delle indagini in merito alla questione. Tale gruppo investigativo non è coinvolto o non deve essere stato coinvolto nella supervisione diretta relativa al soggetto obbligato selezionato interessato e svolge le sue funzioni in maniera indipendente dal comitato esecutivo. L'Autorità elabora procedure interne per determinare le norme che disciplinano la selezione dei membri del gruppo investigativo, in particolare per quanto riguarda le conoscenze, la preparazione, le competenze e l'esperienza di tali membri. 2.   Il gruppo investigativo indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle persone soggette all'indagine e invia al comitato esecutivo un fascicolo completo sull'esito delle indagini. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo può esigere informazioni in conformità dell' e di svolgere indagini e ispezioni in loco in conformità degli . Nello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dal gruppo di supervisione congiunto durante le sue attività di supervisione. 3.   Al termine della propria indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo, il gruppo investigativo dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il proprio punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il gruppo investigativo basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi. Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. 4.   Al momento della presentazione del fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo, il gruppo investigativo notifica tale circostanza alle persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi. 5.   In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del gruppo investigativo e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all', paragrafo 1, il comitato esecutivo decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato II, e in tale caso impone una sanzione pecuniaria conformemente all' e applica una misura amministrativa conformemente all', in aggiunta o in sostituzione di sanzioni pecuniarie. 6.   Il gruppo investigativo non può partecipare alle delibere del comitato esecutivo o intervenire in qualsiasi altro modo nel processo decisionale di quest'ultimo. 7.   La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni pecuniarie o penalità di mora e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni. Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati che integrano il presente regolamento conformemente all'. La Commissione adotta gli atti delegati di cui al secondo comma entro il 1o gennaio 2027. 8.   L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre, l'Autorità si astiene dall'irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.
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