Art. 24
Audizione di persone interessate dal procedimento
In vigore dal 31 mag 2024
Audizione di persone interessate dal procedimento
1. Prima di prendere qualsiasi decisione che imponga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora a norma degli , il comitato esecutivo dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere ascoltate in merito alle conclusioni dell'Autorità. Il comitato esecutivo basa le proprie decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.
Storico versioni
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