Art. 26
Esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e allocazione degli importi di tali sanzioni e penalità
In vigore dal 31 mag 2024
Esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e allocazione degli importi di tali sanzioni e penalità
1. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate a norma degli costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro nel territorio del quale essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora a norma degli , con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Autorità e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.
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