Art. 25

Pubblicazione di misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora

In vigore dal 31 mag 2024
Pubblicazione di misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora 1.   L'Autorità pubblica ogni decisione che irroga sanzioni pecuniarie o penalità di mora o che applica le misure amministrative di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a g), adottate nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), immediatamente dopo che la persona responsabile della violazione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull'identità della persona responsabile e, per le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora, sul loro importo. In deroga al primo comma, se la pubblicazione riguarda misure amministrative impugnabili e che non mirano a porre rimedio a violazioni gravi, ripetute e sistematiche, l'Autorità può differire la pubblicazione di tali misure amministrative fino alla scadenza del termine per presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2.   Alla scadenza del termine per il riesame della decisione da parte della commissione amministrativa del riesame o, qualora tale riesame non sia stato richiesto dal soggetto obbligato, alla scadenza del termine per un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità pubblica le informazioni su una richiesta di riesame o ricorso. Qualsiasi informazione successiva sull'esito di tale riesame o ricorso è pubblicata dall'Autorità immediatamente dopo aver ottenuto tali informazioni. È altresì pubblicata qualsiasi decisione di annullamento della decisione di imporre una sanzione pecuniaria o una penalità di mora o di applicare una misura amministrativa a norma dell', paragrafo 1, lettera a). 3.   Fatto salvo l'obbligo di cui al paragrafo 1, se, a seguito di una valutazione caso per caso, l'Autorità ritiene sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone responsabili o dei dati personali di tali persone o se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'Autorità: a) rinvia la pubblicazione della decisione fino al momento in cui cessano di sussistere i motivi della mancata pubblicazione; b) pubblica la decisione in forma anonima, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali delle persone responsabili; in tal caso, l'Autorità rimanda la pubblicazione dei dati pertinenti per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo vengano meno le ragioni di una pubblicazione anonima; c) non pubblica la decisione nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti a garantire: i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; o ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione per quanto riguarda le misure amministrative applicate a norma dell', paragrafo 1, lettera a), se tali misure sono considerate di natura minore. 4.   L'Autorità rende accessibili tutte le pubblicazioni a norma del presente articolo sul proprio sito web ufficiale per un periodo di cinque anni.
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