Art. 30

Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione

In vigore dal 31 mag 2024
Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione 1.   L'Autorità effettua valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle attività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario nonché dei loro strumenti e delle loro risorse. Nell'ambito di ciascuna valutazione, l'Autorità valuta in che misura un supervisore del settore finanziario svolga i propri compiti conformemente alla direttiva (UE) 2024/1640 e adotta le misure necessarie per assicurare un elevato livello uniforme delle norme e delle prassi di supervisione. Le valutazioni tengono conto del livello di armonizzazione degli approcci alla supervisione e, a tal fine, comprendono una revisione dell'applicazione completa o parziale della metodologia di supervisione AML/CFT sviluppata ai sensi dell' e riguardano tutti i supervisori del settore finanziario in un unico ciclo di valutazione. Il comitato esecutivo adotta, previa consultazione del consiglio generale nella composizione di supervisione, un piano del ciclo di valutazione. Il consiglio generale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può chiedere al comitato esecutivo di adottare un nuovo piano. La durata di ogni ciclo di valutazione è determinata dall'Autorità e non supera i sette anni. L'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto coerenti dei supervisori del settore finanziario verificati nell'ambito dello stesso ciclo. Al termine di ogni ciclo di valutazione, l'Autorità presenta le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Le valutazioni sono effettuate dal personale dell'Autorità e, a seguito di un invito aperto a partecipare, dal personale dei supervisori del settore finanziario non soggetti a revisione, su base volontaria. Se del caso, le valutazioni tengono debitamente conto delle valutazioni, degli accertamenti o delle relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le valutazioni possono anche tenere debitamente conto delle informazioni specificate nella banca dati centrale AML/CFT istituita a norma dell'. 3.   L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati di ciascuna valutazione. Un progetto della relazione è presentato al supervisore del settore finanziario oggetto di valutazione, per eventuali osservazioni, prima dell'esame da parte del consiglio generale nella composizione di supervisione. Entro un termine stabilito dall'Autorità, il supervisore del settore finanziario oggetto della valutazione presenta osservazioni sul progetto di relazione. La relazione finale è adottata dal comitato esecutivo, tenendo conto delle osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione. Il comitato esecutivo garantisce la coerenza nell'applicazione della metodologia di valutazione. La relazione spiega e indica le eventuali misure specifiche di follow-up che il supervisore del settore finanziario sottoposto a valutazione deve adottare e che sono ritenute adeguate, proporzionate e necessarie a seguito della valutazione. Le misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni del consiglio generale. Le misure di follow-up possono essere adottate anche sotto forma di raccomandazioni individuali del comitato esecutivo. Tali misure di follow-up individuali sono pubblicate solo previo consenso del supervisore del settore finanziario interessato e unicamente in forma sintetica o aggregata, di modo che i singoli enti finanziari non possano essere identificati. La versione pubblicata della relazione non contiene informazioni riservate né riferimenti a specifici supervisori del settore finanziario. 4.   I supervisori del settore finanziario compiono ogni sforzo per rispettare le misure specifiche di follow-up loro indirizzate a seguito della valutazione. Se del caso, i supervisori del settore finanziario forniscono aggiornamenti regolari all'Autorità in merito alle misure che hanno attuato in risposta alla relazione di cui al paragrafo 3.
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