Art. 32.tit_1

Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche

In vigore dal 31 mag 2024
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Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche (Art. 32.tit_1 Regolamento (UE) 2024/1620) — Testo vigente | Portale Normativo