Art. 32

Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche

In vigore dal 31 mag 2024
Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche 1.   I supervisori del settore finanziario notificano all'Autorità le circostanze in cui la situazione di qualsiasi soggetto obbligato non selezionato per quanto concerne l'osservanza del regolamento (UE) 2024/1624 al regolamento (UE) 2023/1113, a qualsiasi altra disposizione giuridica adottata per l'attuazione di tali regolamenti o a qualsiasi atto amministrativo emanato da qualsiasi supervisore e la sua esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si deteriora rapidamente e significativamente, in particolare se tale deterioramento possa avere ripercussioni negative su diversi Stati membri o sull'Unione nel suo insieme o compromettere l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. 2.   Laddove disponga di indizi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche da parte di un soggetto obbligato non selezionato, l'Autorità può chiedere al suo supervisore del settore finanziario di: a) indagare su tali indicazioni che potrebbero riguardare violazioni del diritto dell'Unione o, se tale diritto è costituito da direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui tale normativa nazionale recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; nonché b) prendere in considerazione l'irrogazione di sanzioni conformemente al diritto dell'Unione direttamente applicabile o al diritto nazionale che recepisce direttive. In tale contesto, l'Autorità, se necessario, può altresì chiedere al supervisore del settore finanziario di un soggetto obbligato non selezionato di adottare una decisione individuale che imponga a tale soggetto di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono a norma del diritto dell'Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Le richieste di cui al presente paragrafo non sono d'ostacolo alle misure di supervisione in corso adottate dal supervisore del settore finanziario destinatario della richiesta. 3.   Una richiesta di cui al paragrafo 2 può essere avviata qualora l'Autorità disponga di indizi di una violazione grave, ripetuta o sistematica: a) a seguito di notifiche dei supervisori del settore finanziario a norma del paragrafo 1; b) a seguito della raccolta di informazioni circostanziate da parte dell'Autorità stessa; o c) quando ricevono informazioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o da qualsiasi altra fonte di informazione affidabile e credibile. 4.   Il supervisore del settore finanziario interessato si conforma alle richieste ad esso rivolte in conformità del paragrafo 2 e informa l'Autorità, il prima possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla data della notifica di tale richiesta, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta. 5.   Se non è dato seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 o non sono fornite informazioni all'Autorità sulle misure adottate o che si intende adottare per soddisfare la richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta, l'Autorità può chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento temporaneo dei compiti e dei poteri pertinenti di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato all'Autorità. 6.   Una richiesta dell'Autorità alla Commissione a norma del paragrafo 5 contiene: a) una descrizione delle violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi direttamente applicabili da parte del soggetto obbligato non selezionato e una spiegazione del motivo per cui tali violazioni rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi dei paragrafi 2 e 3; b) una spiegazione del motivo per cui la richiesta indirizzata al supervisore del settore finanziario di cui al paragrafo 2 non ha dato luogo ad alcuna azione entro il termine fissato al paragrafo 4, unitamente, se del caso, all'informazione che il supervisore del settore finanziario non ha fornito alcuna risposta; c) un periodo proposto di un massimo tre anni, durante il quale l'Autorità eserciterà i compiti e i poteri pertinenti in relazione al soggetto obbligato non selezionato interessato; d) una descrizione delle misure che l'Autorità intende adottare nei confronti del soggetto obbligato non selezionato al momento del trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti per affrontare le violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 2. e) qualsiasi comunicazione pertinente tra l'Autorità e il supervisore del settore finanziario interessato. 7.   Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 6, la Commissione dispone di un mese dalla data di ricevimento della richiesta dell'Autorità per adottare una decisione debitamente motivata che autorizza o meno il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti oppure opporsi ad esso. La decisione è notificata all'Autorità, che ne informa immediatamente il supervisore del settore finanziario e il soggetto obbligato non selezionato. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati della decisione. 8.   Il decimo giorno lavorativo successivo alla notifica all'Autorità della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri in relazione al soggetto obbligato non selezionato, quest'ultimo soggetto è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all', paragrafo 2, e dei poteri di cui all', paragrafo 1, e agli articoli da 17 a 23. La decisione della Commissione fissa un termine per l'esercizio di tali compiti e poteri, alla scadenza del quale essi sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario interessato. 9.   Dopo aver consultato il supervisore del settore finanziario interessato, l'Autorità può presentare alla Commissione una richiesta di proroga dell'applicazione della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri. Tale richiesta è presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo iniziale. La richiesta di cui al primo comma è accompagnata da: a) una descrizione delle misure che l'Autorità ha disposto in relazione al soggetto obbligato interessato e delle ulteriori misure che intende disporre; b) una giustificazione del motivo per cui tali misure rimanenti affrontano violazioni che rientrano ancora nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi del comma 2; c) un periodo proposto di un massimo di tre anni per la prosecuzione dell'esercizio dei compiti di cui all', paragrafo 2, e dei poteri di cui all', paragrafo 1, e agli articoli da 17 a 23 in relazione al soggetto obbligato; d) qualsiasi comunicazione pertinente tra l'Autorità e il supervisore del settore finanziario interessato. La Commissione adotta una decisione in merito alla concessione della proroga entro il termine indicato al paragrafo 7. Qualsiasi proroga concessa a norma del presente paragrafo può essere concessa una sola volta.
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