Art. 8

Metodologia di supervisione AML/CFT

In vigore dal 31 mag 2024
Metodologia di supervisione AML/CFT 1.   In cooperazione con le autorità di supervisione, l'Autorità elabora e gestisce una metodologia di supervisione AML/CFT aggiornata e armonizzata che descrive in dettaglio l'approccio basato sul rischio per la supervisione di soggetti obbligati nell'Unione. Tale metodologia comprende orientamenti, raccomandazioni, pareri e altre misure e strumenti adeguati, tra cui in particolare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, sulla base dei poteri conferiti negli atti di cui all', paragrafo 2. 2.   Nell'elaborare la metodologia di supervisione, l'Autorità opera una distinzione tra i soggetti obbligati, in particolare in base alle loro attività nonché al tipo e alla natura dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti. La metodologia di supervisione è basata sul rischio e contiene almeno gli elementi seguenti: a) parametri di riferimento e metodologia per la classificazione dei soggetti obbligati in categorie di rischio sulla base del loro profilo di rischio residuo, separatamente per ogni categoria di soggetti obbligati; b) approcci alla revisione della supervisione delle autovalutazioni del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati; c) approcci alla revisione della supervisione delle politiche e procedure interne dei soggetti obbligati, nonché delle loro politiche e delle procedure in materia di adeguata verifica della clientela, in linea con un approccio alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo basato sul rischio; d) approcci alla valutazione della supervisione dei fattori di rischio inerenti o collegati a clienti, rapporti d'affari, operazioni e canali di distribuzione dei soggetti obbligati, così come dei fattori di rischio geografici. 3.   L'Autorità elabora questionari strutturati e altri strumenti online o offline che devono essere utilizzati dall'Autorità e dai supervisori ai fini della richiesta, della raccolta, della compilazione e dell'analisi dei dati e delle informazioni provenienti dai soggetti obbligati, inclusi i dati su cui basarsi nell'applicazione degli elementi della metodologia di supervisione elencati al paragrafo 2. Gli strumenti messi a punto dall'Autorità garantiscono la raccolta di dati e informazioni obiettivi e comparabili in materia di AML/CFT dai soggetti obbligati e consentono uno scambio efficiente e rapido di informazioni tra i supervisori e l'Autorità. L'Autorità si adopera per mettere a punto tali strumenti non appena la metodologia di supervisione è applicabile all'intero sistema di supervisione AML/CFT. 4.   La metodologia di supervisione riflette gli standard elevati di supervisione a livello dell’Unione e si basa su norme e orientamenti internazionali pertinenti. L'Autorità riesamina e aggiorna periodicamente la sua metodologia di supervisione, tenendo conto dell'evoluzione dei rischi che incidono sul mercato interno, inclusi i rischi e le minacce individuati dalle autorità nazionali di contrasto e dalle FIU. La metodologia di supervisione tiene conto, nella misura del possibile, delle migliori prassi e degli orientamenti elaborati dagli organismi di normazione internazionali.
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