Art. 9
Verifiche tematiche
In vigore dal 31 mag 2024
Verifiche tematiche
1. Entro il 1o dicembre di ogni anno, le autorità di supervisione forniscono all'Autorità informazioni in merito alle revisioni della supervisione che intendono effettuare, su base tematica, durante l'anno o il periodo di supervisione successivo allo scopo di valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o un aspetto specifico di tali rischi cui sono esposti contemporaneamente più soggetti obbligati. Sono fornite le informazioni seguenti:
a)
l'ambito di applicazione di ciascuna verifica tematica prevista in termini di categoria e numero di soggetti obbligati inclusi nonché l'argomento della verifica;
b)
l'arco di tempo di ciascuna verifica tematica prevista;
c)
i tipi, la natura e la frequenza previsti delle attività di supervisione da svolgere in relazione a ciascuna verifica tematica, comprese eventuali ispezioni in loco o altri tipi di interazione diretta con i soggetti obbligati, se del caso.
2. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità presenta al consiglio generale nella composizione di supervisione di cui all', paragrafo 2, una pianificazione consolidata delle verifiche tematiche che le autorità di supervisione intendono effettuare nell'anno successivo.
3. Quando l'ambito di applicazione e la rilevanza a livello dell’Unione delle verifiche tematiche giustificano un coordinamento a livello dell’Unione, tali analisi sono condotte congiuntamente dalle autorità di supervisione pertinenti e sono coordinate dall'Autorità. Il comitato esecutivo può proporre verifiche tematiche congiunte, sulla base delle analisi disponibili delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi nel mercato interno. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige un elenco di verifiche tematiche congiunte. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige una relazione in merito allo svolgimento, all'oggetto e all'esito di ciascuna verifica tematica congiunta. L'Autorità pubblica le relazioni sul proprio sito web.
4. L'Autorità coordina le attività delle autorità di supervisione e agevola la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche tematiche congiunte di cui al paragrafo 3. Qualsiasi interazione diretta con soggetti obbligati diversi da quelli selezionati nel contesto di qualsiasi verifica tematica rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione di detti soggetti obbligati e non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali soggetti all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.
5. Quando le verifiche tematiche previste a livello nazionale non sono oggetto di un approccio coordinato a livello dell’Unione, l'Autorità, insieme alle autorità di supervisione, esamina la necessità e la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario di tali verifiche tematiche e agevola lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità di supervisione che effettuano tali verifiche tematiche. L'Autorità agevola inoltre le attività che le autorità di supervisione pertinenti possono voler svolgere congiuntamente o in modo analogo nel contesto delle loro rispettive verifiche tematiche.
6. L'Autorità assicura la condivisione con tutte le autorità di supervisione degli esiti e delle conclusioni delle verifiche tematiche condotte a livello nazionale da diverse autorità di supervisione, fatta eccezione per le informazioni riservate relative a singoli soggetti obbligati. Tale condivisione delle informazioni comprende qualsiasi conclusione comune derivante da scambi di informazioni o qualsiasi attività congiunta o coordinata tra più autorità di supervisione.
Storico versioni
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