Art. 98 · Protezione dei dati

Art. 98

Protezione dei dati

In vigore dal 31 mag 2024
Protezione dei dati 1.   Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 e all' del regolamento (UE) 2024/1624 è considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1725 e dell' del regolamento (UE) 2016/679. Nell'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni a norma dell', aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità collabora strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 al fine di evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nella sfera della protezione dei dati. Previa autorizzazione della Commissione, l'Autorità consulta anche il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L'Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni in veste di osservatrici. 2.   Conformemente all' del regolamento (UE) 2018/1725, l'Autorità è autorizzata ad adottare norme interne che limitano l'applicazione dei diritti degli interessati laddove tali restrizioni siano necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 e all' del regolamento (UE) 2024/1624.
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