Art. 103

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

In vigore dal 31 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; b) al paragrafo 5, la lettera h) è soppressa; 2) l' è così modificato: a) il punto 1 bis) è soppresso; b) al punto 2), il punto iii) è soppresso; 3) all', paragrafo 1, la lettera l) è soppressa; 4) gli articoli 9 bis e 9 ter sono soppressi; 5) all', il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.» ; 6) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.» ; 7) all', paragrafo 1, il secondo comma è soppresso; 8) all', paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato. (*1)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;" 9) all', il paragrafo 2 ter è soppresso.
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