Art. 101
Accordo sulla sede e condizioni operative
In vigore dal 31 mag 2024
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede che deve essere concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, tra l'Autorità e lo Stato membro.
2. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
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