Art. 105
Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010
In vigore dal 31 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010
Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
2)
all', paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.
(*3) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;"
3)
all', il paragrafo 2 bis è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1620:oj#art-105