Art. 106
Disposizioni transitorie
In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni transitorie
1. Fino al 27 giugno 2028, l' si applica unicamente ai supervisori del settore finanziario, agli enti creditizi e agli enti finanziari. Tuttavia, le autorità di supervisione nel settore non finanziario possono, su base volontaria, conformarsi ai requisiti di tale articolo già prima di tale data.
Ai fini dell'istituzione e del mantenimento della banca dati di cui all', l'Autorità conclude un accordo bilaterale con l'ABE relativamente all'accesso nonché al finanziamento e alla gestione congiunta della banca dati AML/CFT istituita in conformità dell'articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'accordo è stabilito per un periodo concordato, che può essere prorogato non oltre il 30 giugno 2027. Durante tale periodo, l'ABE può almeno continuare a ricevere informazioni, analizzarle e metterle a disposizione conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o conformemente al presente regolamento per conto dell'Autorità e sulla base dei finanziamenti messi a disposizione dall'Autorità a tal fine.
2. In deroga all', paragrafo 2, qualora, durante il primo processo di selezione, più di 40 soggetti obbligati possano beneficiare della supervisione diretta a norma dell', paragrafo 1, l'Autorità svolge i compiti elencati all', paragrafo 2, in relazione ai 40 soggetti obbligati o loro gruppi che operano nel maggior numero di Stati membri tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi.
Nel caso in cui, utilizzando il criterio di cui al primo comma del presente paragrafo, risultino più di 40 soggetti obbligati o gruppi, l'Autorità seleziona, tra i soggetti obbligati o i gruppi che sarebbero selezionati a norma del primo comma del presente paragrafo e che operano nel minor numero di Stati membri, quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.
3. In deroga all', paragrafo 3, la procedura di selezione supplementare ivi prevista non si applica durante il primo processo di selezione.
4. In deroga all', paragrafo 7, la partecipazione delle FIU alle verifiche inter pares è volontaria durante i primi due processi di verifica inter pares.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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