Art. 107

Inizio delle attività dell'Autorità

In vigore dal 31 mag 2024
Inizio delle attività dell'Autorità La Commissione è competente per l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità fino al 31 dicembre 2025. A tal fine: a) la Commissione può designare un funzionario della Commissione affinché funga da direttore esecutivo ad interim ed eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo fino a quando l'Autorità non sia in grado di dare esecuzione al proprio bilancio e il direttore esecutivo non abbia assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del comitato esecutivo a norma dell'; b) in deroga all', paragrafo 1, fino alla nomina del presidente dell'Autorità, il direttore esecutivo ad interim può convocare e presiedere le riunioni del consiglio generale, senza diritto di voto; c) in deroga all', paragrafo 4, lettera g), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell', il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità investita del potere di nomina; d) la Commissione può offrire assistenza all'Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo; e) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1620:oj#art-107

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo