Art. 48

Verifica inter pares

In vigore dal 31 mag 2024
Verifica inter pares 1.   L'Autorità istituisce un processo di verifica inter pares delle attività delle FIU a norma del capo III della direttiva (UE) 2024/1640 per rafforzare la coerenza e l'efficacia delle attività delle FIU e agevolare lo scambio di migliori prassi tra le FIU. L'Autorità elabora metodi per consentire una valutazione obiettiva delle FIU esaminate ed elabora anche norme procedurali per lo svolgimento delle verifiche inter pares. Se del caso, la programmazione e lo svolgimento delle verifiche inter pares tengono debitamente conto delle valutazioni, analisi e relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione e individuazione del riciclaggio, dei relativi reati presupposti e del finanziamento del terrorismo. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità istituisce gruppi ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da rappresentanti delle FIU che partecipano alla verifica inter pares. 3.   La verifica inter pares delle attività di una FIU include una valutazione degli elementi seguenti, ma non è limitata ad essi: a) l'adeguatezza delle risorse della FIU, comprese le risorse umane, tecniche e informatiche, per svolgere le sue funzioni; b) le misure attuate per garantire che la FIU goda di indipendenza e autonomia operativa e non sia soggetta a indebite influenze; c) le misure che la FIU ha messo in atto per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni; d) la funzione della FIU di ricevere segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni, compresi il numero e la natura delle informazioni ricevute e la loro qualità; e) le misure che la FIU ha messo in atto per migliorare la segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, in particolare in relazione alla loro qualità; f) l'accesso a informazioni supplementari da parte della FIU e l'utilizzo di tali informazioni per arricchire la sua analisi; g) gli strumenti utilizzati dalla FIU per effettuare un'analisi; h) la misura in cui l'analisi e la diffusione da parte della FIU sostengono le esigenze operative delle autorità competenti per le indagini e il perseguimento del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo; i) la cooperazione interna tra la FIU e altre autorità competenti; j) la cooperazione transfrontaliera tra la FIU e le FIU di altri Stati membri. 4.   L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente delle FIU che partecipano alla verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione FIU sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione include le buone prassi individuate e, ove opportuno, le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell' e di pareri a norma dell'. Le FIU compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all'. 5.   L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili alle FIU. 6.   L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione di follow-up è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente delle FIU che partecipano al gruppo di verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione della FIU sulla coerenza dell’applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dalle FIU soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web. 7.   Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, che riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione FIU. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione. Ogni FIU partecipa alle verifiche inter pares che la riguardano.
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