Art. 49

Norme tecniche di regolamentazione

In vigore dal 31 mag 2024
Norme tecniche di regolamentazione 1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo, l’Autorità trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio. Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione. Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla. La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo. 2.   Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. Se l'Autorità non può rispettare tale nuovo termine, ne informa in tempo utile il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. 3.   Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità. La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione trasmette senza ritardo il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione. Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dell'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo. 4.   Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione «norma tecnica di regolamentazione». Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.
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