Art. 81

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1147

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1147 Il regolamento (UE) 2021/1147 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: «1) “richiedente protezione internazionale”: un richiedente quale definito all’, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); 2) “beneficiario di protezione internazionale”: un beneficiario di protezione internazionale quale definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2024/1351; (*1)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1160 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).»;" b) il punto 4) è sostituito dal seguente: «4) “familiare”: un familiare quale definito all’, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351;»; c) i punti 11) e 12) sono sostituiti dai seguenti: «11) “cittadino di paese terzo”: un cittadino di paese terzo quale definito all’, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1351; 12) “minore non accompagnato”, un minore non accompagnato quale definito all’, punto 11), del regolamento (UE) 2024/1351;»; d) è aggiunto il punto seguente: «15) “azione di solidarietà”: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351, finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento.»; 2) all’ è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale 1.   In aggiunta alla dotazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo pari a: a) 10 000 EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli del regolamento (UE) 2024/1351; b) 10 000 EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli del regolamento (UE) 2024/1351. Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono aumentati a 12 000 EUR rispettivamente per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale che sia un minore non accompagnato ricollocato in tale Stato membro a norma degli del regolamento (UE) 2024/1351. 2.   Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui al paragrafo 1 riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro. 3.   Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351, effettuati a norma dell’ di tale regolamento, riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro. 4.   Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono assegnati al programma dello Stato membro, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l’importo sia stata effettivamente trasferita in tale Stato membro o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351, a seconda dei casi. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati, previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale programma. 5.   Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario. 6.   Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e della data del loro trasferimento. 7.   Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l’utilizzo dell’incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adattare, se giudicato opportuno, tali importi nei limiti delle risorse disponibili.»; 4) all’, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: «h bis) l’attuazione delle azioni di solidarietà, compresa una ripartizione dei contributi finanziari per azione e una descrizione dei principali risultati conseguiti grazie ai finanziamenti;»; 5) all’allegato II, punto 4, è aggiunta la lettera seguente: «c) sostenere le azioni di solidarietà, in linea con l’ambito di applicazione del sostegno di cui all’allegato III.»; 6) all’allegato VI, tabella 1, punto IV, è aggiunto il codice seguente: «007 Azioni di solidarietà»; 7) all’allegato VI, tabella 3, sono aggiunti i codici seguenti: «006 Reinsediamento e ammissioni umanitarie 007 Protezione internazionale (trasferimenti verso) 008 Protezione internazionale (trasferimenti in uscita) 009 Azioni di solidarietà».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1351:oj#art-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo