Art. 79

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio e valutazione Entro il 1o febbraio 2028 e successivamente ogni anno, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui alla parte IV del presente regolamento e presenta una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente regolamento. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Su base regolare e come minimo ogni tre anni, la Commissione riesamina la pertinenza delle cifre di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), e il funzionamento globale della parte III del presente regolamento, valutando anche se debbano essere modificate la definizione di familiari e la durata dei termini stabiliti in tale parte, rispetto alla situazione migratoria complessiva. Entro il 1o luglio 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall’ TFUE. La Commissione presenta relazioni sui principali risultati di detta valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura delle relazioni al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine concesso alla Commissione per presentare ciascuna relazione.
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