Art. 82
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060
Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:
1)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, non è concesso alcun contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica a sostegno delle azioni di solidarietà quali definite all’, punto 15), del regolamento AMIF e all’, punto 11), del regolamento BMVI.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma del presente paragrafo non si applica al sostegno fornito alle azioni di solidarietà quali definite all’, punto 15), del regolamento AMIF e all’, punto 11), del regolamento BMVI.»;
b)
al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:
«Se un programma è modificato per introdurre un sostegno finanziario alle azioni di solidarietà quali definite all’, punto 15), del regolamento AMIF e all’, punto 11), del regolamento BMVI, il programma può prevedere che l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dall’11 giugno 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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