Art. 82 · Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Art. 82

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060 Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato: 1) all’ è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, non è concesso alcun contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica a sostegno delle azioni di solidarietà quali definite all’, punto 15), del regolamento AMIF e all’, punto 11), del regolamento BMVI.»; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma del presente paragrafo non si applica al sostegno fornito alle azioni di solidarietà quali definite all’, punto 15), del regolamento AMIF e all’, punto 11), del regolamento BMVI.»; b) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente: «Se un programma è modificato per introdurre un sostegno finanziario alle azioni di solidarietà quali definite all’, punto 15), del regolamento AMIF e all’, punto 11), del regolamento BMVI, il programma può prevedere che l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dall’11 giugno 2024.».
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