Art. 84

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 mag 2024
Disposizioni transitorie 1.   Quando la domanda è stata registrata dopo il 1o luglio 2026, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data. 2.   Per le domande di protezione internazionale registrate prima del 1o luglio 2026 lo Stato membro competente per l’esame è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013. 3.   Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con i pertinenti organi e organismi dell’Unione e gli Stati membri, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro il 1o luglio 2026, valutando le lacune e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo. Sulla base di tale piano di attuazione comune, ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell’Unione, elabora entro 12 dicembre 2024 un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il relativo calendario di attuazione. Ciascuno Stato membro completa l’attuazione del piano entro il 1o luglio 2026. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono avvalersi del sostegno dei pertinenti organi e organismi dell’Unione e i fondi dell’Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi. La Commissione monitora attentamente l’attuazione dei piani di attuazione nazionali di cui al secondo comma. Nell’ambito delle prime due relazioni di cui all’, la Commissione presenta lo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali di cui al presente paragrafo. In attesa delle relazioni di cui al quinto comma del presente paragrafo, ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dello stato di avanzamento dell’attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali di cui al presente paragrafo.
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Disposizioni transitorie (Art. 84 Regolamento (UE) 2024/1351) — Testo vigente | Portale Normativo