Art. 24

Permesso di soggiorno

In vigore dal 14 mag 2024
Permesso di soggiorno 1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a un permesso di soggiorno fintantoché godono dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. 2.   Il permesso di soggiorno è rilasciato al più presto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e al più tardi 90 giorni dopo la notifica della decisione di concedere la protezione internazionale, utilizzando il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. 3.   Il permesso di soggiorno è rilasciato a titolo gratuito o dietro versamento di una tassa non superiore a quella dovuta dai cittadini dello Stato membro interessato per il rilascio della carta d'identità. 4.   Il permesso di soggiorno ha un periodo di validità iniziale di almeno tre anni per i beneficiari dello status di rifugiato e di almeno un anno per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria. Alla scadenza, il permesso di soggiorno è rinnovato per almeno tre anni per i beneficiari dello status di rifugiato e per almeno due anni per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria. Il rinnovo del permesso di soggiorno è organizzato in modo da garantire la continuità del periodo di soggiorno autorizzato, senza interruzioni tra la scadenza e il rinnovo del permesso, purché il beneficiario della protezione internazionale agisca in conformità della normativa nazionale pertinente che stabilisce le formalità amministrative per il rinnovo. 5.   Le autorità competenti possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno solo se hanno revocato lo status di rifugiato a norma dell' o lo status di protezione sussidiaria a norma dell'.
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