Art. 22

Informazioni

In vigore dal 14 mag 2024
Informazioni Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria il più presto possibile dopo il riconoscimento di tale protezione. Tali informazioni, come specificato nell'allegato I: a) sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile; e b) fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all' sulla circolazione all'interno dell'Unione.
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Informazioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2024/1347) — Testo vigente | Portale Normativo