Art. 22
Informazioni
In vigore dal 14 mag 2024
Informazioni
Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria il più presto possibile dopo il riconoscimento di tale protezione. Tali informazioni, come specificato nell'allegato I:
a)
sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile; e
b)
fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all' sulla circolazione all'interno dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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