Art. 20

Disposizioni generali

In vigore dal 14 mag 2024
Disposizioni generali 1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra, i beneficiari di protezione internazionale hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. 2.   I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso ai diritti previsti in conformità del presente capo una volta concessa la protezione internazionale e fino a quando conservano tale status. 3.   Qualora al beneficiario di protezione internazionale non sia rilasciato un permesso di soggiorno entro 15 giorni dalla concessione della protezione internazionale, lo Stato membro interessato adotta misure provvisorie, quali la registrazione o il rilascio di un documento, per garantire che il beneficiario abbia un accesso effettivo ai diritti di cui al presente capo, ad eccezione di quelli di cui agli , fino al rilascio del permesso di soggiorno a norma dell'. 4.   Nell'applicare il presente capo e laddove sia accertato che una persona abbia esigenze particolari, ad esempio perché è un minore, un minore non accompagnato, una persona con disabilità, una persona anziana, una donna in stato di gravidanza, un genitore singolo con un figlio minore o un figlio adulto a carico, una vittima di tratta di esseri umani, una persona con una grave malattia, una persona con disturbi mentali o una persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, le autorità competenti tengono conto di tali esigenze particolari. 5.   Nell'applicare le disposizioni del presente capo che concernono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.
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