Art. 25
Documenti di viaggio
In vigore dal 14 mag 2024
Documenti di viaggio
1. Salvo altrimenti imposto da motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico attinenti al beneficiario dello status di rifugiato, le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Tali documenti di viaggio sono validi per più di un anno.
2. Salvo altrimenti imposto da motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico attinenti al beneficiario dello status di protezione sussidiaria, le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere o rinnovare un passaporto nazionale, documenti di viaggio conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti di viaggio sono validi per più di un anno.
3. Nell'esercizio degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri che non partecipano all'acquis di Schengen rilasciano documenti di viaggio ai beneficiari dello status di rifugiato nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi equivalenti a quelli di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, tenuto conto delle specifiche dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in particolare quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica.
Nell'esercizio degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri che non partecipano all'acquis di Schengen rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere o rinnovare un passaporto nazionale, documenti di viaggio conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici minimi equivalenti a quelli di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, tenuto conto delle specifiche dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in particolare quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica.
Storico versioni
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