Art. 23

Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

In vigore dal 14 mag 2024
Mantenimento dell'unità del nucleo familiare 1.   Le autorità competenti dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale a un beneficiario di protezione internazionale rilasciano, in conformità delle procedure nazionali, permessi di soggiorno ai familiari di tale beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto alla protezione internazionale e che richiedono un permesso di soggiorno in tale Stato membro, qualora il paragrafo 3, 4 o 5 del presente articolo non si applichi e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare. 2.   Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa data di scadenza del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile finché viene rinnovato il permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale. 3.   Il permesso di soggiorno non è rilasciato, ai sensi del presente regolamento, al familiare che è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V. 4.   Il permesso di soggiorno non viene rilasciato, ai sensi del presente regolamento, al coniuge o al partner non legato da vincolo di matrimonio con cui abbia una relazione stabile nel caso in cui vi siano forti indicazioni che il matrimonio o la relazione stabile hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere alla persona interessata di entrare o soggiornare nello Stato membro in questione. 5.   Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico attinenti al familiare in questione, a detto familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati. 6.   I familiari cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono ammessi a beneficiare dei diritti di cui agli articoli da 25 a 32 e agli . 7.   Gli Stati membri possono applicare il presente articolo agli altri congiunti, compresi i fratelli, che vivevano nel nucleo familiare prima dell'arrivo del richiedente nel territorio dello Stato membro e che sono a carico del beneficiario di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il presente articolo a un minore coniugato, purché sia nel suo interesse superiore.
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