Art. 26

Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

In vigore dal 14 mag 2024
Libera circolazione nel territorio dello Stato membro I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano generalmente nelle stesse condizioni.
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