Art. 28

Accesso all'occupazione

In vigore dal 14 mag 2024
Accesso all'occupazione 1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di esercitare un'attività di lavoro dipendente o autonomo nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni interessate o agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione. 2.   I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda: a) le condizioni di impiego, compresa l'età minima di ammissione al lavoro, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro; b) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano; c) le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro; d) i servizi di informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego. 3.   Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).
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