Art. 29

Accesso all'istruzione

In vigore dal 14 mag 2024
Accesso all'istruzione 1.   I minori beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda l'accesso al sistema di istruzione. I beneficiari di protezione internazionale continuano a godere dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per il completamento degli studi secondari, indipendentemente dal fatto che raggiungano o meno la maggiore età. 2.   Gli adulti beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda l'accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale. Fatto salvo il primo comma, le autorità competenti possono rifiutare sovvenzioni e prestiti agli adulti beneficiari di protezione internazionale, qualora tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale.
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