Art. 30
Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze
In vigore dal 14 mag 2024
Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze
1. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.
2. Senza pregiudizio per l', paragrafo 2, e l', paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), le autorità competenti agevolano il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche alle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda l'accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e dell'esperienza precedenti.
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