Art. 32

Assistenza sanitaria

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza sanitaria 1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. 2.   Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita un'assistenza sanitaria adeguata, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.
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