Art. 33

Minori non accompagnati

In vigore dal 14 mag 2024
Minori non accompagnati 1.   Quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale a un minore non accompagnato, le autorità competenti adottano le misure necessarie, a norma del diritto nazionale, per la nomina di un tutore. Le autorità competenti possono mantenere la stessa persona designata [rappresentante a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348 o a norma dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2024/1346 a fungere da tutore, senza che sia necessario una nomina formale. I rappresentanti di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348 o all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2024/1346 rimangono responsabili dei minori non accompagnati fino alla nomina di un tutore. Le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono idonei ad essere nominati tutori di tale minore. L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona fisica responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi del presente regolamento. 2.   Ai fini del presente regolamento, per salvaguardare l'interesse superiore del minore e il benessere generale del minore non accompagnato, il tutore: a) garantisce che il minore non accompagnato abbia accesso a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento; b) assiste e, se del caso, rappresenta il minore non accompagnato in caso di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria del minore non accompagnato; e c) se del caso, contribuisce a rintracciare la famiglia, come previsto al paragrafo 7. Il tutore: a) dispone delle competenze necessarie e ottiene un'opportuna formazione iniziale e continua in relazione ai diritti e alle esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di salvaguardia dei minori eventualmente applicabili; b) è soggetto alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, relativamente alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso della sua attività; c) non ha precedenti penali accertati per reati e illeciti che coinvolgano minori o per reati o illeciti che comportino seri dubbi sulla sua capacità di assumere un ruolo di responsabilità per quanto riguarda i minori. 3.   Le autorità competenti nominano ogni tutore a rappresentare un numero proporzionato e sufficientemente limitato di minori non accompagnati, al fine di assicurare che i tutori possano svolgere efficacemente le loro funzioni e i minori non accompagnati abbiano effettivo accesso ai diritti e ai benefici di cui godono. 4.   Gli Stati membri assicurano, conformemente al diritto nazionale, che vi siano entità, comprese le autorità giudiziarie, o persone che sono responsabili della sorveglianza e del controllo costanti dei tutori al fine di assicurare che essi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Le entità e le persone di cui al primo comma esaminano le prestazioni dei tutori, in particolare qualora vi siano indicazioni che i tutori non svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente. Detti soggetti e persone esaminano senza indugio le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. Se necessario, le autorità competenti sostituiscono una persona che funge da tutore, in particolare se ritengono che tale persona non abbia svolto adeguatamente le sue funzioni. Le autorità competenti spiegano ai minori non accompagnati, in maniera adeguata all'età e in modo tale da garantire che questi comprendano, le modalità di presentazione di una denuncia contro il loro tutore in condizioni di riservatezza e sicurezza. 5.   Tenendo conto dell'interesse superiore del minore, le autorità competenti alloggiano i minori non accompagnati: a) presso familiari adulti; b) presso una famiglia affidataria; c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori. Il parere del minore non accompagnato è tenuto in considerazione in funzione dell'età e del grado di maturità. 6.   Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore dei minori non accompagnati in questione e, in particolare, dell'età e del grado di maturità. I cambi di dimora dei minori non accompagnati sono mantenuti al minimo. 7.   Se la ricerca dei familiari di un minore non accompagnato è iniziata prima del riconoscimento della protezione internazionale del minore, essa prosegue dopo il riconoscimento della protezione internazionale. Se non è ancora stata avviata, la ricerca dei familiari deve iniziare quanto prima dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, purché sia nell'interesse superiore del minore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.
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