Art. 19
Revoca dello status di protezione sussidiaria
In vigore dal 14 mag 2024
Revoca dello status di protezione sussidiaria
1. L'autorità accertante revoca lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:
a)
tale cittadino di paese terzo o apolide ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell';
b)
successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, tale cittadino di paese terzo o apolide avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell';
c)
il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo, compreso il ricorso a documenti falsi, o di avere omesso i fatti ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.
2. L'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che il beneficiario di detto status ha cessato di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, non avrebbe mai dovuto ottenere lo status di protezione sussidiaria o non dovrebbe più beneficiarne per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Durante la procedura di revoca si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1348.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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