Art. 24
Permesso di soggiorno
In vigore dal 14 mag 2024
Permesso di soggiorno
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a un permesso di soggiorno fintantoché godono dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato al più presto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e al più tardi 90 giorni dopo la notifica della decisione di concedere la protezione internazionale, utilizzando il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.
3. Il permesso di soggiorno è rilasciato a titolo gratuito o dietro versamento di una tassa non superiore a quella dovuta dai cittadini dello Stato membro interessato per il rilascio della carta d'identità.
4. Il permesso di soggiorno ha un periodo di validità iniziale di almeno tre anni per i beneficiari dello status di rifugiato e di almeno un anno per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno è rinnovato per almeno tre anni per i beneficiari dello status di rifugiato e per almeno due anni per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è organizzato in modo da garantire la continuità del periodo di soggiorno autorizzato, senza interruzioni tra la scadenza e il rinnovo del permesso, purché il beneficiario della protezione internazionale agisca in conformità della normativa nazionale pertinente che stabilisce le formalità amministrative per il rinnovo.
5. Le autorità competenti possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno solo se hanno revocato lo status di rifugiato a norma dell' o lo status di protezione sussidiaria a norma dell'.
Storico versioni
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