Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«vini», i prodotti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
«bevanda spiritosa», una bevanda spiritosa ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/787;
c)
«etichettatura», in relazione a tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’etichettatura come definita all’, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
d)
«fase di produzione», qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato;
e)
«operatore», una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare;
f)
«prodotto trasformato», un prodotto trasformato quale definito all’, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
g)
«organismo delegato», un organismo delegato, come definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite;
h)
«termine generico», il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto nell’Unione;
i)
«denominazione di una varietà vegetale», una designazione di una data varietà in uso comune o ufficialmente accettata in un catalogo nazionale o dell’Unione a norma delle direttive 2002/53/CE (22), 2002/55/CE (23), 2008/90/CE (24) del Consiglio o del regolamento (EC) n. 2100/94 (25) del Consiglio, nella lingua o nelle lingue in cui è utilizzata o elencataalla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;
j)
«denominazione di una razza animale», il nome di una razza di cui al regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici. Per le specie non contemplate da tale regolamento, si intende il nome di una razza che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici ai sensi del diritto nazionale. Tale denominazione è nella lingua o nelle lingue in cui è elencata alla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;
k)
«nomenclatura combinata», la nomenclatura delle merci istituita dall’ del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. Ai fini del titolo II si applicano le definizioni seguenti:
a)
«disciplinare», il documento di cui:
i)
all’ del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
ii)
all’ del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
iii)
all’ del presente regolamento per i prodotti agricoli;
b)
«documento unico», un documento riepilogativo del disciplinare a cui si fa riferimento:
i)
all’ del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
ii)
all’ del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
iii)
all’ del presente regolamento per i prodotti agricoli.
3. Ai fini del titolo III, capo 2, per «tradizionale» si intende l’uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra. Tale periodo deve essere di almeno 30 anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall’evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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