Art. 92

Disposizioni transitorie per le indicazioni geografiche nazionali

In vigore dal 11 apr 2024
Disposizioni transitorie per le indicazioni geografiche nazionali 1.   La protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma rientrano in quello del presente regolamento, concessa a norma del diritto nazionale, cessa il 14 maggio 2025 se alla Commissione non è presentata alcuna domanda di registrazione a norma dell’ del presente regolamento. 2.   Se una domanda di registrazione di un’indicazione geografica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata alla Commissione prima della data di cui a tale paragrafo, la protezione nazionale di tale indicazione geografica cessa alla data in cui la Commissione decide in merito alla sua registrazione a norma dell’. L’ non si applica a tale domanda. In caso di rigetto della domanda di registrazione, la protezione nazionale continua fino all’esperimento di tutti i mezzi di ricorso giudiziari, se del caso. Una volta cessata la protezione nazionale, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della corrispondente denominazione di origine nel registro internazionale dell’Ufficio internazionale.
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